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1. PREMESSA. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
Premesso che:
a) il decreto legislativo n. 111 del 17.3.95 di attuazione della Direttiva 90/314/CE
dispone a protezione del consumatore che l'organizzatore ed il venditore del pacchetto
turistico, cui il consumatore si rivolge, debbano essere in possesso dell'autorizzazione
amministrativa all'espletamento delle loro attività (art. 3/1 lett. a d.lgs.
111/95).
b) il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto
turistico (ai sensi dell'art. 6 del d. lgs. 111/95), che è documento indispensabile
per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all'art. 18 delle presenti
Condizioni generali di contratto.
La nozione di 'pacchetto turistico' (art.2/1 d.lgs. 111/95) è la seguente:
I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto
compreso", risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi
di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di
durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente
almeno una notte:
a) trasporto;
b)alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio (omissis) .......
che costituiscano parte significativa del "pacchetto turistico".
2. FONTI LEGISLATIVE
Il contratto di compravendita di pacchetto turistico, è regolato, oltre che
dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate nella documentazione
di viaggio consegnata al consumatore. Detto contratto, sia che abbia ad oggetto
servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà altresì
disciplinato dalle disposizioni - in quanto applicabili - della L. 27/12/1977 n°1084
di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto
di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970, nonché dal sopraccitato
Decreto Legislativo 111/95.
3. INFORMAZIONE OBBLIGATORIA - SCHEDA TECNICA
L'organizzatore ha l'obbligo di realizzare in catalogo o nel programma fuori catalogo
una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori da inserire nella scheda tecnica del
catalogo o del programma fuori catalogo sono: estremi dell'autorizzazione amministrativa
dell'organizzatore; estremi della polizza assicurativa responsabilità civile;
periodo di validità del catalogo o programma fuori catalogo; cambio di riferimento
ai fini degli adeguamenti valutari, giorno o valore;
4. PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale,
se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente,
che ne riceverà copia. L'accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata,
con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l'organizzatore
invierà relativa conferm a, anche a mezzo sistema telematico, al cliente
presso l'agenzia di viaggi venditrice. Le indicazioni relative al pacchetto turistico
non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di
comunicazione scritta, saranno fornite dall'organizzatore in regolare adempimento
degli obblighi previsti a proprio carico dal Decr. Legisl. 111/95 in tempo utile
prima dell'inizio del viaggio.
4. PAGAMENTI
La misura dell'acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo del pacchetto turistico,
da versare all'atto della prenotazione ovvero all'atto della richiesta impegnativa
e la data entro cui prima della partenza dovrà essere effettuato il saldo,
risultano dal catalogo, opuscolo o quanto altro. Il mancato pagamento delle somme
di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da
determinarne, da parte dell'agenzia intermediaria e/o dell'organizzatore la risoluzione
di diritto.
6. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento
a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti
degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso
potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in
conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse
di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di
cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come riportata nella
scheda tecnica del catalogo ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti
di cui sopra.
Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella
percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma
fuori catalogo.
7. RECESSO DEL CONSUMATORE
Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti
ipotesi:
aumento del prezzo di cui al precedente art.6 in misura eccedente il 10%; modifica
in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente
configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico
complessivamente considerato e proposta dall'organizzatore dopo la conclusione del
contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal consumatore. Nei casi
di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo
o con la restituzione dell'eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico
abbia valore inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corri sposta. Tale restituzione
dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento
della richiesta di rimborso.
Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare
la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in
cui ha ricevuto l'avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione
entro il termine suddetto, la proposta formulata dall'organizzatore si intende accettata.
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi
elencate al primo comma, sarà addebitata - indipendentemente dal pagamento
dell'acconto di cui all'art. 5/1° comma - oltre al costo individuale di gestione
pratica, la penale nella misura indicata nella scheda tecnica del Catalogo o Programma
fuori catalogo.
Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta
alla firma del contratto.
8. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
Nell'ipotesi in cui, prim a della partenza, l'organizzatore comunichi per iscritto
la propria impossibilità di fornire uno o più dei servizi oggetto
del pacchetto turistico, proponendo una soluzione alternativa il consumatore potrà
esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata
o di godere dell'offerta di un pacchetto turistico sostituivo proposto (ai sensi
del 2° e 3° comma del precedente articolo 7).
Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l'annullamento
dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel
Catalogo o nel Programma fuori catalogo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito,
relativi al pacchetto turistico acquistato.
Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito
e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per
quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto
turistico alternativo offerto (ai sensi del precedente art. 7), l'organizzatore
che annulla ( ex art. 1469 bis n. 5 Cod. Civ.), restituirà al consumatore
il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall'organizzatore, tramite
l'agente di viaggio.
La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli
importi di cui il consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto
dal precedente art. 7, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.
9. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L'organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell'impossibilità di
fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore,
una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre
soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora
le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo
in misura pari a tale differenza.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione
predisposta dall'organizzatore venga rifiutata dal consumatore per seri e giustificati
motivi, l'organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di
trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza
o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità
del mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra il
costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento
del rientro anticipato.
10. SOSTITUZIONI
Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
l'organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della
data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità
del cessionario;
il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art.
10 d.lgs.111/95) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti,
ai certificati sanitari;
il soggetto subentrante rimborsi all'organizzatore tutte le spese sostenute per
procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata prima
della cessione.
Il cedente ed il cessionario sono inoltre solidalmente responsabili per il pagamento
del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera c) del presente
articolo.
In relazione ad alcune tipologie di servizi, può verificarsi che un terzo
fornitore di servizi non accetti la modifica del nominativo del cessionario, anche
se effettuata entro il termine di cui al precedente punto a). L'organizzatore non
sarà pertanto responsabile dell'eventuale mancata accettazione della modifica
da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione sarà tempestivamente
comunicata dall'organizzatore alle parti interessate prima della partenza.
11. OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento
valido per tutti i paesi toccati dall'itinerario, nonché dei visti di soggiorno
e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi
inoltre dovranno attenersi all'osservanza della regole di normale prudenza e diligenza
ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le
informazioni fornite loro dall'organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle
disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti
saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l'organizzatore dovesse subire
a causa della loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni.
Il consumatore è tenuto a fornire all'organizzatore tutti i documenti, le
informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di
surroga di quest'ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è
responsabile verso l'organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all'organizzatore,
all'atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare
oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti
possibile l'attuazione.
12. CLASSIFICAZIONE AL BERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo
od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni
delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche
Autorità dei paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l'organizzatore
si riserva la facoltà di fornire in catalogo o depliant una propria descrizione
della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione
della stessa da parte del consumatore.
13. REGIME DI RESPONSABILITÀ'
L'organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell'inadempimento
totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano
effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi
che l'evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative
autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso dell'esecuzione dei servizi turistici)
o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto,
da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore
non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto
turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall'organizzazione
del viaggio, ma è responsabile esclusivament e delle obbligazioni nascenti
dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità
previsti dalle leggi o convenzioni sopra citate.
14. LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento dovuto dall'organizzatore per danni alla persona non può
in ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle
convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento
ne ha determinato la responsabilità: e precisamente la Convenzione di Varsavia
del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato all'Aja nel 1955;
la Convenzione di Berna (CIV) sul trasporto ferroviario; la Convenzione di Bruxelles
del 1970 (CCV) sul contratto di viaggio per ogni ipotesi di responsabilità
dell'organizzatore. In ogni caso il limite risarcitorio non può superare
l'importo di "2.000 Franchi oro Germinal per danno alle cose" previsto
dall'art. 13 n° 2 CCV e di 5000 Franchi oro Germinal per qualsiasi altro danno
e per quelli stabiliti dall'art. 1783 Cod. Civ..
15. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L'organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore
imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli
obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto.
L'organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità
(artt. 13 e 14), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è
imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile
o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.
16. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore
senza ritardo affinché l'organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore
vi pongano tempestivamente rimedio.
Il consumatore può altresì sporgere reclamo mediante l'invio di una
raccomandata, con avviso di ricevimento, all'organizzatore o al venditore, entro
e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località
di partenza.
17. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile,
stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell'organizzatore o del
venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall'annullamento
del pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile stipulare
un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti
e malattie.
18. FONDO DI GARANZIA
E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo Nazionale
di Garanzia cui il consumatore può rivolgersi (ai sensi dell'art. 21 D. lgs.
111/95), in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o dell'organizzatore,
per la tutela delle seguenti esigenze:
a) rimborso del prezzo versato;
b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all'estero
Il fondo deve altresì fornire un'immediata disponibilità economica
in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze
imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore.
Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri (ai sensi dell'art. 21 n.5 D. lgs. n.111/95).
ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l'offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno,
ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare
come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico,
sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n.3 e n.6; artt.
da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle
relative al contratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni specificamente
riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni
generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 4
1° comma; art. 5; art. 7; art.8; art.9; art. 10 1° comma; art. 11; art.
15; art. 17. L'applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione
dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia
delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore.
viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del
contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).
Approvate da Assotravel, Assoviaggi, Astoi e Fiavet
Nell'ipotesi di prenotazione a nome di più soggetti, colui che sottoscrive
assume la responsabilità diretta e personale del pagamento dell'intero corrispettivo
di tutti i pacchetti/servizi prenotati e si impegna a portare a conoscenza degli
altri contraenti le Condizioni tutte che regolano il contratto. Oppure:
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